Art. 8.

      1. Per gli interventi di adeguamento previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215, e per gli interventi di ammodernamento e di acquisto delle sorgenti sonore nei locali pubblici, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
      2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono istituiti gli albi dei locali pubblici recanti il contrassegno «bollino blu-divertimento sicuro», il cui rilascio è soggetto alla verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. La verifica annuale della sussistenza dei requisiti è

 

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operata da personale della Società italiana degli autori ed editori, che provvede a trasmettere una relazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      3. Ai locali pubblici recanti il contrassegno «bollino blu-divertimento sicuro» di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.